Ad accompagnare tale decisione c’è la richiesta del debitore di ottenere la rinegoziazione del mutuo
Congelata la procedura esecutiva, relativa alla espropriazione di un immobile, se l’istanza di sospensione è stata presentata dal debitore proprietario dell’immobile almeno venti giorni prima della scadenza fissata per il deposito delle offerte di acquisto del bene. A dare solidità alla sospensione è la richiesta avanzata dal debitore e mirata all’ottenimento della rinegoziazione del mutuo ipotecario relativo all’immobile. Su questo fronte i giudici osservano innanzitutto che la domanda presentata dal debitore è dotata di tutti i requisiti necessari, non appare meramente dilatoria o avventata, e non è stata preceduta da vecchie domande di sospensione. Allo stesso tempo, poi, i giudici pongono in evidenza che la richiesta di rinegoziazione del mutuo poggia su tre punti fermi: la procedura esecutiva ha per oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore è qualificabile come consumatore e, infine, il creditore procedente vanta un’ipoteca di primo grado. (Decreto del 23 novembre 2021 del Tribunale di Napoli)