Espropriazione immobiliare, legittima la sospensione ad almeno venti giorni dal deposito delle offerte di acquisto del bene

Ad accompagnare tale decisione c’è la richiesta del debitore di ottenere la rinegoziazione del mutuo

Espropriazione immobiliare, legittima la sospensione ad almeno venti giorni dal deposito delle offerte di acquisto del bene

Congelata la procedura esecutiva, relativa alla espropriazione di un immobile, se l’istanza di sospensione è stata presentata dal debitore proprietario dell’immobile almeno venti giorni prima della scadenza fissata per il deposito delle offerte di acquisto del bene. A dare solidità alla sospensione è la richiesta avanzata dal debitore e mirata all’ottenimento della rinegoziazione del mutuo ipotecario relativo all’immobile. Su questo fronte i giudici osservano innanzitutto che la domanda presentata dal debitore è dotata di tutti i requisiti necessari, non appare meramente dilatoria o avventata, e non è stata preceduta da vecchie domande di sospensione. Allo stesso tempo, poi, i giudici pongono in evidenza che la richiesta di rinegoziazione del mutuo poggia su tre punti fermi: la procedura esecutiva ha per oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore è qualificabile come consumatore e, infine, il creditore procedente vanta un’ipoteca di primo grado. (Decreto del 23 novembre 2021 del Tribunale di Napoli)

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