Figli iscritti alla scuola privata, decisione presa in autonomia: niente contributo alla spesa dall’altro genitore
Fondamentale il richiamo al verbale di separazione dei coniugi e al capitoletto riguardante le spese scolastiche

Niente rimborso per le spese sostenute esclusivamente da un coniuge per l’iscrizione scolastica dei figli. Irrilevante, a questo proposito, il verbale di separazione, poiché, secondo i giudici, non costituisce titolo esecutivo, a causa della indeterminatezza della somma. Rilevante, comunque, anche il fatto che le spese scolastiche siano catalogate come straordinarie e debbano perciò essere previamente concordate, mentre nella vicenda in esame non vi è stato alcun accordo. Respinta, quindi, la richiesta avanzata dalla madre dei minori nei confronti del marito dopo la separazione. Decisivo è soprattutto il richiamo al fatto che il verbale di separazione prevedeva l’accordo di entrambi i genitori sul fronte delle spese scolastiche. Ciò significa che la spesa scolastica sostenuta da un genitore per i figli, senza l’accordo dell’altro genitore, rimane interamente a suo carico. A maggior ragione, poi, quando, come in questa vicenda, il genitore affidatario manda la prole a una scuola privata e lo fa senza il necessario consenso dell’altro genitore. (Sentenza 40992 del 21 dicembre 2021 della Cassazione)