Film horror fatti vedere ai figli di neanche 10 anni: condannato il padre

Inequivocabile la gravità della condotta tenuta dall’uomo in qualità di genitore. Egli non ha solo picchiato i due figli, ma li ha anche completamente trascurati, come certificato dal loro gravissimo disagio materiale e morale

Film horror fatti vedere ai figli di neanche 10 anni: condannato il padre

Con il ricorso in Cassazione, però, l’avvocato che difende l’uomo sottolinea «l’incapacità a testimoniare dei minori» ponendo in dubbio il valore delle «testimonianze de relato», ossia «le deposizioni rese dagli educatori e dalle persone che sono state a contatto con i minori». A fronte delle obiezioni difensive, però, i magistrati di Cassazione ribattono mostrando di condividere la visione che, tracciata in Appello, ha portato alla condanna dell’uomo. Pur essendo accertata l’incapacità dei due minori a rendere testimonianza, si è comunque, e correttamente, giunti all’affermazione della penale responsabilità del loro padre, e ciò alla luce di esaurienti e coerenti richiami al materiale probatorio acquisito e concretamente utilizzabile. È palese la gravità della condotta tenuta dall’uomo in qualità di genitore, poiché «risulta provata la visione», da parte dei due bambini, «di film horror e film pornografici, del tutto inadatti all’età dei minori, entrambi sotto i 10 anni all’epoca dei fatti, e destabilizzanti del loro equilibrio e della loro serenità interiore». Su questo fronte è decisivo il richiamo alle deposizioni delle operatrici della comunità che aveva accolto i due ragazzini: entrambe hanno riferito come i bambini manifestassero, all’epoca, «una paura ossessiva per il film ‘La bambola assassina’, menzionato in modo ricorrente» e identica circostanza ha riferito l’insegnante di sostegno di uno dei due minori. Per quanto concerne, poi, la circostanza della visione dei film pornografici, riferita dai minori alle educatrici, essa è stata confermata anche dal genitore, il quale ha provato però a minimizzare i fatti, riferendo che «il bambino era addormentato e si era accidentalmente svegliato» e perciò aveva visto, per sbaglio, immagini di un film porno. Inequivocabili, anche, anche le percosse subite dai due bambini. A rendere ancora più chiara la gravità della situazione familiare, poi, le relazioni degli educatori della comunità, relazioni da cui «è emerso il gravissimo disagio materiale e morale in cui versavano i minori, che mancavano delle regole basilari di vita, non erano in grado di alimentarsi con le posate, mostravano comportamenti totalmente disinibiti – mimando atti sessuali –, trascuravano misure igieniche – addirittura giocando con le proprie feci – ed erano fortemente aggressivi». In conclusione, il reato di maltrattamenti «si è manifestato non solo attraverso precise azioni, ma anche attraverso l’omissione», da parte dell’uomo, «del dovere legale di istruire ed educare i figli, constatato l’abbandono anche educativo in cui essi si trovavano, esposti all’isolamento sociale e a traumi quali la visione di film pornografici e di film dell’orrore», come detto. (Cass. pen., sent. n. 13390/2024).

News più recenti

Mostra di più...