Fondamentale la residenza abituale per stabilire il giudice competente a decidere sull’istanza di divorzio

Dettaglio rilevante è il trasferimento, da parte del coniuge, della propria residenza abituale in uno Stato diverso da quello della precedente residenza coniugale

Fondamentale la residenza abituale per stabilire il giudice competente a decidere sull’istanza di divorzio

Fondamentale l’accertamento della cosiddetta residenza abituale del coniuge per stabilire quale sia il giudice competente a decidere sulla domanda di divorzio. Nella vicenda presa in esame dai giudici comunitari i protagonisti sono un cittadino francese e una cittadina irlandesi, sposatisi in Irlanda e lì stabilitisi. Dopo quasi venticinque anni di martrimonio, però, il marito presenta istanza di divorzio in Francia, poiché egli risiede in Irlanda ma torna ogni settimana nel suo Paese di origine. A quale magistrato tocca prendere in esame la domanda di divorzio? I giudici comunitari fanno chiarezza, precisando che la nozione di residenza abituale, ai fini della determinazione della competenza in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, è caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà della persona di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro. Pertanto, il coniuge che faccia valere, come in questo caso, la competenza dei giudici dello Stato membro della sua residenza abituale deve necessariamente aver trasferito la propria residenza abituale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della precedente residenza coniugale. Egli deve quindi aver manifestato la volontà di stabilire il centro abituale dei suoi interessi in tale altro Stato membro e aver dimostrato che la sua presenza in detto Stato membro denoti un grado sufficiente di stabilità. Tirando le somme, sebbene un coniuge possa contemporaneamente disporre di più residenze, egli può avere, in un determinato momento, una sola residenza abituale. Pertanto, quando un coniuge divide la propria vita tra due Stati membri, solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale. (Sentenza del 25 novembre 2021 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)

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