Fondo ad uso agricolo: la mera coltivazione non basta per l’usucapione della proprietà
Molto più rilevante, invece, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo come dimostrazione dell’intenzione di possederlo come proprietario

Per l’usucapione della piena proprietà di un fondo non può bastare la mera coltivazione. Questo, in sintesi, il principio fissato dai giudici, chiamati ad esaminare il contenzioso relativo alla proprietà di un fondo destinato ad un uso agricolo. I giudici specificano poi che per l’accertamento della usucapione del fondo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà. Inoltre, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi l’accertamento dell’intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell’esercizio del possesso uti dominus del bene, la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell’intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario. (Ordinanza 1796 del 20 gennaio 2022 della Cassazione)