Giudizio di opposizione e mancata mediazione: va revocato il decreto ingiuntivo

La mancata attivazione della procedura di mediazione non può comportare solo l’improcedibilità

Giudizio di opposizione e mancata mediazione: va revocato il decreto ingiuntivo

A fronte di mediazione delegata dal giudice, la mancata attivazione della procedura comporta l’improcedibilità. E in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come nella vicenda in esame, non solo deve essere dichiarata l’improcedibilità del procedimento, per l’appunto, ma vanno anche tratte adeguate conseguenze con la revoca del decreto ingiuntivo. Questa la posizione assunta dalla Cassazione, in controtendenza rispetto a quanto stabilito dai giudici di merito, i quali si erano limitati a dichiarare l’improcedibilità del giudizio di opposizione. I giudici di terzo grado ricordano che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria e i cui giudizi vengono introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, e ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo. E tale principio non può non trovare applicazione anche per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice. (Ordinanza 38271 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)

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