Gradino rotto ma facilmente visibile: niente risarcimento per la caduta

Esclusa ogni colpa del condominio. L’incidente è addebitabile esclusivamente alla distrazione della persona danneggiata

Gradino rotto ma facilmente visibile: niente risarcimento per la caduta

Nessun addebito a carico del condominio per la caduta subita da un condomino che, scendendo le scale, ha incautamente poggiato il piede su un gradino rottosi qualche giorno prima. Respinta, di conseguenza, la richiesta di risarcimento presentata dalla vittima del capitombolo. Per i giudici è evidente il comportamento incauto e distratto tenuto dalla persona danneggiata nel percorrere le scale passando proprio sulla sbeccatura del gradino danneggiato, ponendo il piede sul margine della pedata dello scalino e, per giunta, dalla parte opposta rispetto al corrimano. Ciò significa che la caduta è addebitabile proprio alla persona danneggiata, la quale, secondo i giudici, a causa della propria distrazione, non è stata nemmeno in grado di porre in essere una qualche reazione – cosa plausibile, vista la sua giovane età – come aggrapparsi al corrimano oppure recuperare la perdita di equilibrio. Tirando le somme, per i giudici il fatto che la vittima non si sia avveduta di una insidia facilmente percepibile libera da ogni responsabilità il condominio. (Sentenza del 6 ottobre 2021 della Corte di appello di Genova)

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