Gratuito patrocinio, i precedenti penali non bastano per presumere l’esistenza di redditi illeciti e non dichiarati
Messa in discussione la valutazione alla base della decisione con cui il giudice ha respinto l’istanza presentata da un uomo

L’avere numerosi precedenti penali non può legittimare la decisione del giudice di negare al soggetto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, l’avere compiuto in passato diversi reati contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio. Necessario, invece, che il giudice espliciti le ragioni per le quali il soggetto debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il suo tenore di vita e le dichiarazioni fiscali da lui presentate. In nessun caso è consentito invece dedurre il superamento delle condizioni reddituali, consentite per l’accesso al gratuito patrocinio, attraverso la mera enumerazione dei carichi pendenti del soggetto, poiché occorre comunque verificare se ai precedenti penali corrisponda un tenore di vita incompatibile con il limite reddituale previsto dalla norma. Inaccettabile l’equazione secondo cui i precedenti penali sono sufficienti per ritenere l’esistenza di redditi illeciti e non dichiarati. (Sentenza 4327 dell’8 febbraio 2022 della Cassazione)