Il Comune può restringere l’accesso alla ZTL se gli incidenti sono troppi

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR Lombardia e ha ritenuto legittimi i provvedimenti adottati nel 2023 dal Comune di Milano

Il Comune può restringere l’accesso alla ZTL se gli incidenti sono troppi

I Comuni possono applicare restrizioni ulteriori nell'ambito di una zona a traffico limitato per ragioni di sicurezza e a fronte dell'accertato incremento del numero di incidenti. Questo sostanzialmente il parere dei giudici del Consiglio di Stato che hanno ritenuto assolutamente competente il Comune di Milano in merito all'emanazione di atti con cui è stata regolamentata nel dettaglio la circolazione di veicoli ingombranti, come pullman e camion, in una zona a traffico limitato della città.

Oggetto della vicenda giudiziale sono alcuni provvedimenti emessi dall'ente locale nel 2023 e mirati ad aggiornare la disciplina relativa all'accesso dei veicoli ad una ZTL. A fronte della presunta illegittimità dell'intervento del Comune, sono stati chiamati ad esprimersi i giudici del TAR Lombardia, che hanno accolto le istanze presentate dalle società di trasporti e hanno di conseguenza annullato i contestati provvedimenti.

Il Comune ha proposto ricorso davanti al Consiglio di Stato che ha ribaltato il verdetto.

In primo luogo, Palazzo Spada ha richiamato il contenuto dei provvedimenti impugnati, ossia «il divieto di accesso e circolazione dinamica nella ZTL ‘Area B' dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì per determinati veicoli, per i veicoli, o complessi di veicoli, categoria ‘M3' (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente e con massa massima superiore a 5 tonnellate) ed ‘N3' (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 12 tonnellate) e per i veicoli, o complessi di veicoli, categoria ‘M2' (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre il conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate) ed ‘N2' (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate)», con annesse, però, deroghe per «quei veicoli dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione» e per «quei veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, fino all'installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione».

Di fatto «il Comune di Milano ha limitato la circolazione in un'ampia zona della città, imponendo un divieto di circolazione circoscritto ad alcuni veicoli e ad alcuni giorni della settimana e orari e prevedendo al contempo alcune deroghe a detto divieto» e, così facendo, ha esercitato, secondo i giudici del Consiglio di Stato, un potere conferito ai Comuni, potere che permette all'ente locale di «delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio».

In sostanza, il divieto imposto dal Comune di Milano, «costituisce una modalità di istituzione di una ‘zona a traffico limitato'», al fine di «fare tutto il possibile per ridurre considerevolmente l'incidentalità» e ciò sulla base del fatto che «si registrano sinistri, anche mortali, che vedono coinvolti utenti deboli della strada e mezzi ingombranti, anche articolati, riconducibili all'assenza di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità immediata del veicolo stesso».

In conclusione, «il tema della sicurezza della circolazione, e conseguentemente dell'incolumità personale, è centrale nel giustificare l'adozione dei provvedimenti» emessi dal Comune di Milano. E contrariamente, poi, alle obiezioni sollevate dalle società di trasporti, «è consentito al Comune non solo di delimitare le zone a traffico limitato ma anche di conformare il contenuto di detta limitazione, ché altrimenti dovrebbe sussistere una disciplina (uniforme) delle zone a traffico limitato, laddove invece proprio la normativa intesta agli enti di maggior prossimità al cittadino di conformarle in base alle esigenze locali, al fine di perseguire una pluralità di interessi (sicurezza della circolazione, salute, ordine pubblico, patrimonio ambientale e culturale e territorio), la cui tutela richiede di per sé una diversa modulazione della limitazione stradale».

Assolutamente legittimi, quindi, i provvedimenti emessi dal Comune, poiché «concretamente giustificati in relazione all'incremento nel territorio cittadino degli incidenti tra mezzi pesanti e pedoni o ciclisti». Difatti, «la concreta conformazione effettuata dal Comune di Milano della zona a traffico limitato attraverso l'imposizione di un divieto limitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto (quanto ai veicoli coinvolti e alle deroghe previste) è il risultato del contemperamento delle esigenze di sicurezza con le libertà e le prerogative costituzionali coinvolte che non ha visto il sacrificio totale di queste ultime, che continuano a poter essere esercitate, nell'area prescelta, in determinati limiti e condizioni».

 

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