Il diritto all’allattamento del bambino non basta a metterne in discussione l’affido condiviso

Respinte le obiezioni proposte dalla madre e mirate a contestare l’affido condiviso

Il diritto all’allattamento del bambino non basta a metterne in discussione l’affido condiviso

Con un figlio di 2 anni e mezzo è privo di senso richiamare la necessità dell’allattamento materno per provare a stoppare la decisione con cui il giudice ne ha stabilito l’affidamento condiviso tra i due genitori ormai separati. In primo grado i giudici stabiliscono che il minore vada affidato ad entrambi i genitori. In secondo grado viene seguita identica linea, anche alla luce del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Respinta la tesi proposta dalla madre, la quale ha contestato l’affidamento condiviso, richiamando la necessità di non interrompere l’allattamento materno del figlio, che, però, ha oltre 2 anni e mezzo. Già il dato anagrafico è sufficiente ad escludere la possibilità di mettere in discussione il pernottamento del minore presso il padre per due sabati al mese o, ancora, la permanenza presso di durante le festività. Prioritario è l’interesse del minore e in questa ottica va tutelata la bigenitorialità, intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio. Impossibile sacrificare questo principio alla luce di un presunto diritto sine die all’allattamento del bambino. (Ordinanza 42140 del 31 dicembre 2021 della Cassazione)

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