Il reddito inchioda il debitore: niente esdebitazione a zero

Respinta la richiesta presentata da una donna per liberarsi dei debiti residui

Il reddito inchioda il debitore: niente esdebitazione a zero

Niente liberazione dai debiti residui per il soggetto di un fallimento se il reddito dichiarato l’anno precedente alla presentazione dell’istanza della cosiddetta esdebitazione supera il limite quantitativo previsto dalla legge. Per esdebitazione si intende la liberazione dai debiti residui contratti verso quei creditori che hanno ritenuto non soddisfacente l’esito di un procedimento concorsuale. Nella vicenda in esame a essere valutata è la richiesta presentata da una donna. I giudici ricordano, innanzitutto, che la procedura di esdebitazione si riferisce al debitore considerato incapiente sia come soggetto privo di alcun reddito, sia come soggetto che dispone di un reddito così esiguo da essere appena sufficiente per un mantenimento dignitoso proprio e dei propri famigliari. In questa ottica si colloca il dato reddituale dichiarato dalla donna nell’anno precedente a quello di deposito dell’istanza di esdebitazione: tale dato attesta il superamento del limite quantitativo previsto dalla legge. E ciò comporta, spiegano i giudici, che non è concedibile il beneficio dell’esdebitazione a zero, ma, aggiungono i giudici, la donna potrà comunque chiedere la liquidazione del patrimonio, offrendo una piccola quota mensile del suo reddito. (Sentenza del 26 ottobre 2021 del Tribunale di Milano)

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