Imposta in maniera indiretta l’assicurazione sulla vita a corredo del contratto di mutuo: di 90 giorni il periodo di non indennizzabilità

Fondamentale appurare se la stipula della polizza è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta

Imposta in maniera indiretta l’assicurazione sulla vita a corredo del contratto di mutuo: di 90 giorni il periodo di non indennizzabilità

Se la polizza assicurativa sulla vita accompagna forzatamente la stipula di mutuo fondiario destinato all’acquisto di un immobile, allora il periodo di non indennizzabilità in caso di morte dell’assicurato non può eccedere i 90 giorni. Nella vicenda in esame l’assicuratore ha negato il pagamento dell’indennizzo, sottolineando che il contratto prevedeva un periodo di carenza, ovvero un periodo di inoperatività della polizza, di 6 mesi dalla firma, e che il soggetto assicurato è morto prima che si concludesse quel periodo. Dalla Cassazione chiedono di indagare per capire se la stipula del contratto di assicurazione sulla vita fu di fatto imposta dalla banca oppure semplicemente offerta al mutuatario. Ciò perché il periodo di carenza di soli 90 giorni vale per i contratti di assicurazione connessi o condizionati a un contratto di mutuo, ossia polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo (Ordinanza 2989 del 1° febbraio 2022 della Cassazione).

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