Incompatibilità caratteriale e forte conflittualità reciproca rendono impossibile l’addebito della separazione

Respinta la richiesta avanzata dalla donna e mirata a porre in evidenza il presunto comportamento violento del marito

Incompatibilità caratteriale e forte conflittualità reciproca rendono impossibile l’addebito della separazione

La forte incompatibilità di carattere tra moglie e marito, emersa già nel primo anno di matrimonio, e la conseguente e ricorrente conflittualità tra i due coniugi, manifestatasi nel corso dei diciotto anni del rapporto matrimoniale, fanno venire meno l’ipotesi dell’addebito della rottura per una presunta condotta maltrattante dell’uomo ai danni della consorte. Respinta la tesi proposta dalla donna, proprio perché, ricostruendo gli anni di matrimonio, sono venuti alla luce ripetuti episodi di accessi di ira e di aggressività, anche fisica, tra i due coniugi. Impossibile, quindi, ritenere l’uomo come predominante nel rapporto di coppia e perciò autore di maltrattamenti e violenze ai danni della consorte. Il quadro è chiaro, secondo i giudici, poiché, ci si trova sì di fronte a un rapporto coniugale altamente conflittuale, ma, allo stesso tempo, ai momenti di contrapposizione si sono alternati momenti di costruzione e di condivisione comune, che rendono comprensibile la lunga durata del matrimonio e l’adesione volontaria e libera di entrambi i coniugi alla vita in comune. (Ordinanza 17892 del 1° giugno 2022 della Cassazione)

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