Invalidità, età e assenza di esperienze lavorative non bastano per ritenere nulla la capacità dell’ex moglie di trovare un’occupazione
Possibile mettere in discussione l’assegno divorzile riconosciuto alla donna. Necessario valutare la sua effettiva capacità lavorativa e il ruolo avuto in famiglia durante il matrimonio

L’invalidità dell’ex moglie, la sua età, l’assenza di esperienza lavorativa e, infine, le difficili condizioni del mercato del lavoro non bastano per ritenerne nulla la capacità di trovare un’occupazione. Possibile, quindi, per l’ex marito chiedere la revoca dell’assegno divorzile di cui è onerato da tempo. Riflettori puntati sulla effettiva capacità lavorativa dell’ex moglie. A questo proposito i giudici d’Appello osservano che le condizioni di salute della donna determinano nominalmente un’invalidità nella misura del 55 per cento, ma, aggiungono, in concreto, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, della sua età e dell’assenza di esperienza lavorativa, del fatto che è praticamente nulla la sua capacità di trovare lavoro. Opposta la visione tracciata dai giudici della Cassazione, i quali sottolineano la necessità di verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione della donna, dopo aver escluso la sua capacità di trovare lavoro, e poi aggiungono che occorre appurare – con riferimento all’intera vicenda coniugale, protrattasi per diciassette anni – se la condizione della donna sia ancorabile alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli avuti dall’uomo e dalla donna nel contesto familiare durante il matrimonio. (Ordinanza 14161 del 4 maggio 2022 della Corte di Cassazione)