Istanza di fallimento: possibile la rinuncia del pubblico ministero

Tuttavia l’azione può successivamente essere riproposta dallo stesso pubblico ministero

Istanza di fallimento: possibile la rinuncia del pubblico ministero

Possibile per il pubblico ministero rinunciare all’istanza di fallimento presentata. Ciò però, precisano i giudici, non determina effetti definitivi tramite la formazione di un giudicato, e quindi il ricorso può successivamente essere riproposto dallo stesso pubblico ministero, sempre, ovviamente, se vi siano i presupposti. Nella vicenda presa in esame dai giudici è perciò respinta l’azione giudiziaria proposta dal fallimento di una s.r.l. e mirata mettere in discussione la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Smentita la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato il fallimento della società in liquidazione nonostante l’originaria domanda di fallimento avanzata dal pubblico ministero ed era stata da quest’ultimo desistita prima della deliberazione della sentenza. I giudici di terzo grado sottolineano che nel quadro della disciplina attualmente in vigore è venuto meno ogni impulso d’ufficio in ordine alla declaratoria di fallimento, con la conseguenza che la desistenza del pubblico ministero ha reso non operante il potere del giudice fallimentare di accogliere l’originaria istanza di fallimento. (Ordinanza 10511 del 31 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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