Istanza di fallimento pre 15 luglio 2022 e istanza di concordato preventivo post 15 luglio 2022: si applica comunque la legge fallimentare
Irrilevante l’entrata in vigore del Codice della crisi, poiché la richiesta di concordata è mirata a regolare la preesistente situazione di dissesto

Se prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi è stata instaurata una procedura avente a oggetto la regolazione della medesima situazione di crisi rispetto alla quale la successiva domanda di concordato con riserva mira a fornire una diversa soluzione, tenuto conto del tenore del recente Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che sembra attribuire prevalenza alla disciplina regolatrice della domanda anteriore, alla domanda di concordato proposta successivamente alla entrata in vigore del Codice della crisi deve essere applicata la disciplina in vigore all’epoca in cui è stata proposta l’istanza di fallimento. In sostanza, ragionando sul tema della disciplina transitoria, se prima viene presentata l’istanza di fallimento e poi, successivamente al 15 luglio 2022 – data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza –, viene presentata una domanda di concordato preventivo, allora la legge fallimentare si applica anche alla richiesta di concordato, poiché essa è diretta a regolare la medesima situazione di dissesto. (Ordinanza del 21 luglio 2022 del Tribunale di Udine)