Istruzione ai figli: sanzionabile solo la violazione dell’obbligo per il periodo della scuola elementare

Confermata dai giudici costituzionali la legittimità della norma che non punisce i genitori che non fanno frequentare almeno la scuola media ai figli

Istruzione ai figli: sanzionabile solo la violazione dell’obbligo per il periodo della scuola elementare

Per i genitori l’obbligo di impartire o far impartire ai figli minori l’istruzione va rispettato solo per ciò che concerne la scuola elementare. Questa, in sintesi, la decisione della Corte Costituzionale, che ha escluso l’ipotesi di illegittimità della norma che, in ambito penale, non prevede sanzioni laddove il minore non frequenti la scuola media inferiore o il primo biennio della scuola secondaria superiore. In discussione è stata posta la correttezza della previsione sanzionatoria riguardante solo l’inosservanza dell’obbligo di procurare l’istruzione elementare. In questa ottica è stato evidenziato che la disposizione che aveva esteso la sanzione anche all’omessa frequentazione della scuola media è stata poi abrogata, e che il presidio penale concernente l’istruzione media non è stato poi ripristinato, sebbene l’obbligo di formazione scolastica sia stato prolungato, fino a comprendere un ciclo di studi della durata di almeno dodici anni o, comunque, fino all’ottenimento di una qualifica professionale triennale entro il diciottesimo anno di età. Queste osservazioni non hanno però convinto i giudici costituzionali, i quali hanno ribadito la legittimità della norma che non sanziona la violazione dell’obbligo di impartire o far impartire l’istruzione oltre la soglia della scuola elementare. (Ordinanza 29 dell’1 febbraio del 2022 della Corte Costituzionale)

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