La mail vale come prova della stipula del contratto di assicurazione

La sentenza della Cassazione n. 14046 ,depositata il 21 maggio 2024, ha chiarito l'importanza probatoria degli scambi di posta elettronica, anche in assenza di firma qualificata o digitale

La mail vale come prova della stipula del contratto di assicurazione

L'e-mail è stata definita come un documento informatico che può costituire una forma di "scritto", a condizione che rispetti specifiche caratteristiche oggettive previste dalla legge. Pertanto, può essere validamente utilizzata come prova durante un processo legale, a meno che non si contestino la provenienza o il contenuto.

Nel caso di Tizio, autotrasportatore, la questione riguardava un contratto assicurativo stipulato con una società per il rischio di furto della merce trasportata, esteso anche ai medicinali attraverso una comunicazione via e-mail da parte del broker. Dopo che Tizio è stato vittima di furto, la società assicuratrice ha però rifiutato di coprire i danni per i medicinali rubati, scatenando una controversia legale.

Sebbene il Tribunale abbia condannato solo la società assicuratrice, l'appello di Tizio ha portato alla condanna del broker di solidus da parte della Corte d'Appello. Il caso è giunto fino alla Corte di Cassazione, che ha dovuto esaminare la validità e l'efficacia probatoria dell'e-mail scambiata.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'assicurato, confermando che un messaggio di posta elettronica può costituire un atto scritto rilevante, in quanto un documento informatico idoneo ai fini probatori, anche senza la presenza di firma qualificata. Secondo l'art. 21 del d.lgs. 82 del 2005, infatti, i documenti informatici sono liberamente valutabili in tribunale, considerando le loro caratteristiche oggettive.

In definitiva, l'e-mail, anche se priva di firma qualificata, può ritenersi valida ai fini probatori, dimostrando l'esistenza di un contratto di assicurazione, purché siano rispettate le specifiche normative in vigore, consentendo una valutazione accurata da parte del giudice in base alle circostanze del caso.

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