La predisposizione caratteriale del genitore a reiterare i maltrattamenti nei confronti del figlio legittima il ricorso alla sorveglianza speciale

Evidente per i giudici la pericolosità dell’uomo, anche perché gli episodi di maltrattamenti si sono protratti fino a epoca recente

La predisposizione caratteriale del genitore a reiterare i maltrattamenti nei confronti del figlio legittima il ricorso alla sorveglianza speciale

Legittima la sorveglianza speciale per il genitore indiziato di maltrattamenti ai danni del figlio. Decisiva la constatazione della predisposizione caratteriale dell’uomo a reiterare il comportamento lesivo nei confronti del minorenne. Per i giudici è principio chiaro quello secondo cui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per i soggetti indiziati di maltrattamenti in famiglia non richiede il positivo accertamento dell’abitudine alle condotte delittuose, essendo basata, invece, sul presupposto della predisposizione caratteriale a reiterare il reato, ove non smentita da elementi di fatto di segno opposto. Ciò perché la legge ritiene che chi commette il delitto di maltrattamenti in famiglia sia portatore di una struttura caratteriale che induce tendenzialmente a ripetere quel delitto. Quindi, prendendo in esame la specifica vicenda, anche un soggetto incensurato e con un solo carico pendente può risultare pericoloso. A maggior ragione, poi, se gli episodi di maltrattamenti si sono protratti fino a epoca recente. (Ordinanza del 17 marzo 2022 della Corte d’Appello di Bari)

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