La presenza dell’agente di Polizia locale non rende automaticamente valida la velocità registrata dall’autovelox
Necessario comunque che l’amministrazione dia prova dell’omologazione iniziale e della periodica taratura dell’apparecchio

Irrilevante che l’autovelox funzioni automaticamente in autonomia o alla presenza di operatori. Necessario comunque che l’amministrazione dia la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Nella vicenda esaminata dai giudici, quindi, riprende vigore la contestazione proposta dall’automobilista multato per eccesso di velocità e inchiodato dall’autovelox. Impossibile, difatti, secondo i giudici, ritenere legittima la multa, e ignorare le obiezioni relative alla funzionalità dell’autovelox, solo perché l’accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza sul posto di un operatore della Polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell’apparato di misurazione della velocità. E priva di valore è, sempre secondo i giudici, la considerazione che l’apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I giudici mostrano di condividere la tesi proposta dall’automobilista, secondo cui la presenza in loco dell’agente non ha alcuna interferenza circa l’idoneità tecnica dello strumento utilizzato, non potendo aggiungere alcunché circa l’affidabilità e la corretta funzionalità tecnica dello strumento che rileva la velocità dei veicoli. Ciò perché a rileva, in effetti, è unicamente che l’inosservanza dei limiti di velocità sia accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate. (Ordinanza 8694 del 17 marzo 2022 della Corte di Cassazione)