La presunta pericolosità della strada non basta a rendere grave la mancanza del guard-rail

Respinta la richiesta di risarcimento presentata dalla vittima di un incidente causato da un canale di scolo

La presunta pericolosità della strada non basta a rendere grave la mancanza del guard-rail

Niente ristoro economico per l’automobilista vittima di un incidente causato dall’esistenza di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche collocato in posizione parallela a ridosso del lato destro della carreggiata della strada. Inutile il richiamo alla accertata mancanza del guard-rail: tale lacuna è ritenuta non decisiva poiché non è stata provata la pericolosità della strada. Respinta in toto la visione proposta dall’automobilista e centrata soprattutto su un punto, cioè la condizione di potenziale pericolo presente lungo la strada, proprio alla luce del canale di scolo, che avrebbe, a suo dire, imposto l’adozione di più adeguate misure di salvaguardia per gli utenti. Nodo gordiano è proprio la presunta intrinseca velocità della strada dove si è verificato l’incidente. Ebbene, su questo fronte i giudici ritengono non condivisibile il ragionamento dell’automobilista, e respingono perciò l’ipotesi di un obbligo dell’Anas in merito alla installazione del guard-rail. (Ordinanza 41408 del 30 dicembre 2021 della Cassazione) 

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