La presunta pericolosità della strada non basta a rendere grave la mancanza del guard-rail
Respinta la richiesta di risarcimento presentata dalla vittima di un incidente causato da un canale di scolo

Niente ristoro economico per l’automobilista vittima di un incidente causato dall’esistenza di un canale naturale di deflusso delle acque meteoriche collocato in posizione parallela a ridosso del lato destro della carreggiata della strada. Inutile il richiamo alla accertata mancanza del guard-rail: tale lacuna è ritenuta non decisiva poiché non è stata provata la pericolosità della strada. Respinta in toto la visione proposta dall’automobilista e centrata soprattutto su un punto, cioè la condizione di potenziale pericolo presente lungo la strada, proprio alla luce del canale di scolo, che avrebbe, a suo dire, imposto l’adozione di più adeguate misure di salvaguardia per gli utenti. Nodo gordiano è proprio la presunta intrinseca velocità della strada dove si è verificato l’incidente. Ebbene, su questo fronte i giudici ritengono non condivisibile il ragionamento dell’automobilista, e respingono perciò l’ipotesi di un obbligo dell’Anas in merito alla installazione del guard-rail. (Ordinanza 41408 del 30 dicembre 2021 della Cassazione)