La stabile relazione con un nuovo compagno non basta per negare l’assegno divorzile all’ex moglie
Fondamentale però verificare se ella si ritrovi in una posizione di debolezza dal punto di vista economico rispetto all’ex marito

Se la oramai ex moglie ha una stabile relazione con un nuovo compagno, non è automatico negarle il diritto a percepire l’assegno divorzile dall’ex marito. Fondamentale però che ella si ritrovi in una posizione di debolezza dal punto di vista economico rispetto all’ex marito e dia prova di avere fornito un concreto contributo alla comunione familiare e di avere concordato con l’uomo, all’inizio del matrimonio, la scelta di dedicarsi alla casa e ai figli e di rinunciare a lavoro e crescita professionale. Smentita in Cassazione la linea di pensiero per i giudici di merito, i quali avevano negato alla donna il diritto a percepire l’assegno divorzile proprio alla luce della relazione more uxorio da lei intrapresa con un uomo in epoca successiva alla cessazione della vita coniugale. Per i giudici di terzo grado, difatti, è ancora plausibile riconoscere alla donna la possibilità di percepire un sostegno economico dall’ex marito. In sostanza, l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno. Ciò perché l’ex coniuge che è più debole dal punto di vista economico, e che ha instaurato una stabile convivenza con un nuovo partner, può mantenere il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio se risulta essere privo di mezzi adeguati o impossibilitato per motivi oggettivi a procurarseli. (Ordinanza 5447 del 18 febbraio 2022 della Cassazione)