Legittima l’espulsione dello straniero irregolare condannato per droga e che vive in povertà
Mancanza di lavoro e, di conseguenza, di adeguate risorse economiche amplificano il rischio di reiterazione di condotte criminose

Legittima allontanare dall’Italia lo straniero che è stato condannato per droga e che, inoltre, è un immigrato irregolare e per giunta costretto a vivere in condizione di indigenza. Questi ultimi due elementi supportano, secondo i giudici, la tesi accusatoria che sottolinea la pericolosità sociale dello straniero. Difatti, proprio considerando la mancanza di lavoro, e, ovviamente, di adeguate risorse economiche, è plausibile ipotizzare che lo straniero possa commettere nuovi reati in futuro. Inutili le obiezioni difensive, mirate dimostrare che lo straniero si è dedicato in passato ad un lavoro onesto e ha invece commesso il reato che gli è valso la condanna, e, quindi, l’espulsione, solo perché spinto da drammatiche difficoltà economiche. I giudici ribattono sottolineando non solo i precedenti penali dello straniero ma anche il fatto che egli è privo di permesso di soggiorno, non ha riferimenti abitativi e lavorativi, non lavora dal 2013 e non dispone di alcun reddito. E in questo quadro il rischio di reiterazione della condotta criminosa si lega ad una situazione di precarietà economica suscettibile di assecondare la propensione ad entrare in contatto con più vasti ambienti criminali. (Sentenza 8767 del 15 marzo 2022 della Cassazione)