Lei vuole cambiare il cognome del figlio e il padre del ragazzo si oppone: illegittimo il via libero dato alla donna dalla Prefettura

In caso di disaccordo tra i due genitori a decidere può essere solo il giudice

Lei vuole cambiare il cognome del figlio e il padre del ragazzo si oppone: illegittimo il via libero dato alla donna dalla Prefettura

Illegittimo il provvedimento con cui la Prefettura ha autorizzato una donna a modificare il cognome del figlio e non ha effettuato alcuna comunicazione al padre del ragazzo. La Prefettura ha dato il via libera alla donna, intenzionata a dare il proprio cognome al figlio, cancellando quello dell’ex compagno e padre del ragazzo. Legittima, secondo i giudici, l’opposizione da parte dell’uomo. I giudici sottolineano che la richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un atto civile, può essere presentata dai genitori. Pertanto, deve ritenersi a tal fine imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso in cui uno di essi sia stato privato della potestà genitoriale. In caso di disaccordo, chiariscono i giudici, si applicano le disposizioni con cui il Codice Civile stabilisce che per il caso di contrasto su questioni di particolare importanza è prevista la possibilità, per ciascuno dei genitori, di ricorrere senza formalità al giudice civile. Di conseguenza, la Prefettura non ha il potere di modificare il cognome del minore, sull’istanza di uno dei due genitori, in assenza di accordo e, anzi, come in questa vicenda, in presenza del dissenso dell’altro genitore. In tal caso, dalla Prefettura debbono sospendere ogni determinazione in merito, in attesa delle decisioni del giudice. (Sentenza 115 del 6 maggio 2022 del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna)

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