L’etilometro basta per obbligare l’automobilista a rimborsare la compagnia assicurativa
Legittima l’azione di rivalsa della società nei confronti dell’assicurato. Sufficiente il fatto che le forze dell’ordine abbiano accertato, dopo un incidente, l’elevato tasso alcolemico del conducente

Possibile per la compagnia assicurativa agire nei confronti dell’automobilista suo cliente, che ha causato un incidente – guidando dopo avere assunto sostanze alcoliche, perdendo il controllo del veicolo e finendo contro un palo della luce –, per ottenere, in sostanza, il rimborso, di quanto versato per coprire i danni causati con la propria condotta imprudente dall’assicurato. Irrilevante, precisano i giudici, che la condizione di ubriachezza dell’automobilista non sia stata accertata in un processo, bastando a tale scopo il verbale redatto dalle forze dell’ordine subito dopo il sinistro. Fondamentale, nella vicenda presa in esame dai giudici, il riferimento fatto dalla compagnia assicurativa alla clausola contrattuale che prevede la rivalsa nei confronti dell’automobilista assicurato nel caso in cui il danno sia stato causato guidando in stato di ebbrezza e superando un determinato tasso alcolemico. Accolta la tesi proposta dalla società, tesi secondo cui la clausola ha validità semplicemente sulla base del verbale di accertamento del tasso alcolemico, o, meglio, del superamento della soglia massima consentita, ossia 1,5 grammi per litro, a prescindere dal fatto che la violazione del Codice della strada sia confermata dal giudice penale o in un altro giudizio. I giudici precisano che la clausola contrattuale prevede l’esclusione dell’operatività della polizza già sulla base della contestazione della violazione nei confronti dell’automobilista assicurato. (Ordinanza 9418 del 23 marzo 2022 della Corte di Cassazione)