L’incertezza sulla collocazione dell’autovelox e della relativa segnalazione di preavvertimento non salva l’automobilista
Fatale il non avere fatto ricorso alla querela di falso per mettere in discussione il verbale

La contraddittorietà tra il punto di rilevamento della velocità, dichiarato a verbale, e la diversa annotazione scritta a mano dagli agenti accertatori sullo scontrino emesso dal Telelaser, con conseguente difficoltà nel determinare la collocazione dello strumento e della segnaletica di preavvertimento del controllo elettronico della velocità, non può bastare da sola a mettere in discussione la sanzione nei confronti dell’automobilista, che dal canto suo deve fare ricorso allo strumento della querela di falso. Senza questa azione, però, la multa per eccesso di velocità è destinata a divenire definitiva, nonostante l’opposizione del conducente. Nella vicenda in esame la rilevazione dell’eccesso di velocità è stata effettuata a mezzo apparecchiatura “Telelaser” e gli agenti hanno contestato immediatamente l’infrazione, con sanzione pecuniaria, ritiro della patente di guida, decurtata, peraltro, di 6 punti. Inutile il riferimento fatto dall’automobilista all’incertezza in merito alla collocazione dello strumento e della segnaletica di preavvertimento del controllo elettronico. (Ordinanza 3891 dell’8 febbraio 2022 della Cassazione)