Liquidazione del patrimonio: ammissibile la richiesta comune presentata da moglie e marito
Fondamentale però che la situazione di sovraindebitamento abbia avuto origine comune, almeno in parte

Possibile ammettere la procedura di liquidazione del patrimonio proposta contestualmente da moglie e marito conviventi, a patto, però, che la situazione di sovraindebitamento abbia avuto, almeno parzialmente, origine comune. I giudici, prendendo in esame la richiesta presentata da una coppia, chiariscono che in materia di composizione della crisi deve ritenere ammissibile anche l’istanza di apertura della procedura di liquidazione patrimoniale presentata congiuntamente da due coniugi conviventi, membri di unico nucleo familiare, tra loro in regime di comunione dei beni. Fondamentale però che il sovraindebitamento abbia avuto almeno in parte origine comune. Debbono comunque essere tenute distinte le masse attive e passive di ciascun debitore, in quanto l’attivo ricavato dalla liquidazione di ogni singolo patrimonio dovrà essere riservato per il riparto a favore dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo debitore. A margine, poi, i giudici stabiliscono anche per la liquidazione del patrimonio l’inopponibilità della cessione del quinto dello stipendio o della pensione. (Ordinanza del 24 dicembre 2021 del Tribunale di Bologna)