Liquidazione del sovraindebitato: impossibile consentirgli la prosecuzione libera dell’attività d’impresa
Inammissibile la proposta avanzata dal soggetto in crisi. Insufficiente la prospettiva di riservare ai creditori una percentuale dell’ipotetico reddito mensile

Stop alla possibilità di una procedura di liquidazione del patrimonio che preveda unicamente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in modo diretto e incontrollato da parte dell’imprenditore sovraindebitato. Nella vicenda presa in esame a essere in piena crisi è la titolare di un’attività di estetista che però chiede di poter continuare a operare in ambito imprenditoriale. I giudici rispondono negativamente, osservando che, in assenza di beni mobili e immobili di cui sia prevista la cessione, è inammissibile una proposta di liquidazione del debitore che sia mirata a consentirgli di continuare a svolgere direttamente e senza controllo – non potendo il liquidatore svolgere una funzione di sorveglianza – la sua attività di impresa, e non per un certo periodo di tempo – per condurre a un miglior soddisfacimento dei creditori – bensì per tutta la durata della liquidazione e anche oltre, con la prospettiva di riservare ai creditori una percentuale dell’ipotetico reddito mensile. (Decreto del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Ferrara)