Liquidazione del sovraindebitato: impossibile consentirgli la prosecuzione libera dell’attività d’impresa

Inammissibile la proposta avanzata dal soggetto in crisi. Insufficiente la prospettiva di riservare ai creditori una percentuale dell’ipotetico reddito mensile

Liquidazione del sovraindebitato: impossibile consentirgli la prosecuzione libera dell’attività d’impresa

Stop alla possibilità di una procedura di liquidazione del patrimonio che preveda unicamente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale in modo diretto e incontrollato da parte dell’imprenditore sovraindebitato. Nella vicenda presa in esame a essere in piena crisi è la titolare di un’attività di estetista che però chiede di poter continuare a operare in ambito imprenditoriale. I giudici rispondono negativamente, osservando che, in assenza di beni mobili e immobili di cui sia prevista la cessione, è inammissibile una proposta di liquidazione del debitore che sia mirata a consentirgli di continuare a svolgere direttamente e senza controllo – non potendo il liquidatore svolgere una funzione di sorveglianza – la sua attività di impresa, e non per un certo periodo di tempo – per condurre a un miglior soddisfacimento dei creditori – bensì per tutta la durata della liquidazione e anche oltre, con la prospettiva di riservare ai creditori una percentuale dell’ipotetico reddito mensile. (Decreto del 22 dicembre 2021 del Tribunale di Ferrara)

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