Decisivo il fatto che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto
Irrilevanti le incertezze del legale del destinatario della notificazione a mezzo PEC alla luce dei vizi del messaggio, privo, tra l’altro, della sottoscrizione telematica. Valida comunque la notifica dell’atto. Per i giudici di merito la notificazione – della sentenza, per la precisione, di cui l’appellante, pur dando atto di averla ricevuta, deduceva la nullità o l’inesistenza per omessa indicazione nel messaggio PEC delle indicazioni prescritte dalla normativa – è non già inesistente, bensì viziata di nullità, se non soltanto di irregolarità, e pertanto sanata dal raggiungimento dello scopo. A fare chiarezza provvedono i giudici di terzo grado, chiarendo che per la regolarità della notifica del ricorso per cassazione costituito dalla copia informatica dell’atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione dell’atto con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all’originale. Se invece il deposito del ricorso per cassazione non viene compiuto con modalità telematiche, allora dell’avvenuta sua notificazione per via telematica va data prova mediante il deposito (in formato cartaceo, con attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono tratti) del messaggio di trasmissione a mezzo PEC, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. In ogni caso, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se, come in questo caso, la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Ordinanza 37527 del 30 novembre 2021 della Cassazione)