Mancata accettazione dei pilastri del matrimonio: serve una manifestazione esplicita all’altro coniuge per ottenere la nullità
Irrilevante, invece, la mera riserva mentale di uno dei due coniugi, se non esplicitata all’altro coniuge

La mancata accettazione, da parte di uno dei due coniugi, dei pilastri del matrimonio può comportare la nullità delle nozze. A patto, però, che l’esclusione dei cosiddetti bona matrimonii non sia rimasta una mera riserva mentale, quindi confinata all’ambito personale interiore, ma sia stata manifestata all’altro coniuge, essendo irrilevante, poi, che quest’ultimo si sia limitato a prenderne atto o, invece, abbia consentito alla palese difformità fra volontà personale e dichiarazione formale. Difatti, la contrarietà all’ordine pubblico, ostativa perciò alla delibazione della nullità delle nozze, viene negata quando l’esclusione, pure unilaterale di un bonum matrimonii, sia stata portata conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione delle nozze, o se questo coniuge ne abbia comunque preso atto, ovvero quando vi siano stati elementi rivelatori di quell’atteggiamento psichico – cioè il rifiuto dei pilastri del matrimonio – non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave. Obiettivo principale è tutelare la buonafede e l’affidamento incolpevole dell’altro coniuge, elementi, questi, violati qualora della posizione contraria ad un bonum matrimonii. (Ordinanza 18429 dell’8 giugno 2022 della Corte di Cassazione)