Mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche: esclusa l’estinzione del processo esecutivo

La violazione dell’obbligo di anticipare le spese per gli atti necessari del processo non può che comportare l’improcedibilità della domanda tutte le volte che tale violazione determina una situazione di stasi del processo e, quindi, l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di merito

Mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche: esclusa l’estinzione del processo esecutivo

In tema di giudizio divisorio endoesecutivo la mancata anticipazione del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non comporta l’estinzione del processo esecutivo, estinzione prevista, invece, normativa alla mano, quando la pubblicazione sul ‘portale delle vendite pubbliche’ non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto e munito di titolo esecutivo. Al contrario, ha luogo, invece, la chiusura di tale giudizio divisionale per ragioni di rito, precisano i giudici. Difatti, la violazione dell’obbligo di anticipare le spese per gli atti necessari del processo, quando la spesa è posta a carico della parte dalla legge, non può che comportare l’improcedibilità della domanda tutte le volte che tale violazione determina una situazione di stasi del processo e, quindi, l’impossibilità di giungere ad una pronuncia di merito. Chiare quindi, nel caso preso in esame dai giudici, le conseguenze del mancato versamento del contributo per la pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche nell’ambito di un giudizio divisorio endoesecutivo concernente alcuni beni immobili dichiarati non comodamente divisibili e oggetto di precisa istanza di

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