Manifesto affisso e per invitare a prendere parte allo sciopero generale: nessuna sanzione per la sigla sindacale
Impossibile addebitare responsabilità specifiche al sindacato, anche perché lo sciopero è stato promosso da diverse organizzazioni

Nessuna responsabilità del sindacato per il manifesto affisso abusivamente a una pensilina e mirato a rendere noto l’organizzazione di uno sciopero generale. Irrilevante, in questa ottica, il fatto che il manifesto presentasse come firma la sigla dell’organizzazione sindacale. I giudici precisano, analizzando la vicenda in esame, che in tema di sanzioni amministrative emesse per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale non è sufficiente il solo fatto di averne potuto trarre, il soggetto collettivo – il sindacato, in questo caso –, giovamento, ma si richiede che i manifesti siano stati affissi per conto di detto soggetto, che cioè sia comprovata la riconducibilità dell’attività pubblicitaria all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra l’autore materiale della trasgressione e l’ente. Non sufficiente, invece, la constatazione che il manifesto abusivo recasse l’indicazione del sindacato e contenesse l’invito allo sciopero generale, anche perché tale sciopero era stato indetto da più sigle sindacali. (Sentenza 129 del 4 gennaio 2022 della Cassazione)