Mantenimento dei figli, nulla nella sentenza di divorzio: il genitore obbligato può ottenere una decurtazione o la revoca solo impugnando il provvedimento
Impossibile invece optare, come rimedio, per l’opposizione all’esecuzione

Se nella pronuncia con cui viene sancito il divorzio nulla è disposto circa l’assegno di mantenimento posto a carico di uno dei genitori e in favore dei figli, allora il genitore che si ritrova onerato di tale obbligo può conseguire la decurtazione della cifra o la revoca della statuizione concernente l’assegno solo impugnando la sentenza oppure chiedendone la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione. Non è permesso, invece, conseguire tale risultato attraverso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione. Nella vicenda in esame è appurato che il pronunciamento del Tribunale non contiene alcuna statuizione concernente il mantenimento dei figli, e ciò, viene precisato, in quanto nessuna domanda in tal senso era stata ivi formulata. A fronte di tale quadro, il genitore che si ritrova obbligato nei confronti dei figli può conseguire la decurtazione dell’assegno, ma a tale scopo deve o impugnare la sentenza o chiederne la modifica attraverso il procedimento camerale di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza medesima. Impossibile, invece, optare per il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, essendosi in presenza, osservano i giudici, di un fatto successivo alla formazione del titolo. (Ordinanza del 20 gennaio 2022 del Tribunale di Mantova)