Marito morto per malasanità: i dubbi sulla solidità del legame coniugale mettono a rischio il risarcimento in favore della vedova

In discussione il ristoro economico ipotizzato a fronte del danno morale lamentato dalla donna

Marito morto per malasanità: i dubbi sulla solidità del legame coniugale mettono a rischio il risarcimento in favore della vedova

A rischio il risarcimento del danno morale alla vedova dell’uomo deceduto a causa di un episodio di malasanità se vi sono i presupposti per mettere in dubbio la concretezza, all’epoca della morte, del vincolo coniugale. Quest’ultimo dubbio pone in discussione, difatti, anche le ripercussioni lamentate dalla donna sull’aspetto dinamico-relazionale della propria vita a seguito dell’evento luttuoso. Nella delicata vicenda presa in esame dai giudici vengono posti in evidenza due dati rilevanti: in primo luogo, la relazione adulterina omosessuale che aveva intrapreso l’uomo, e, in secondo luogo, il fatto che la donna si sia rifatta una vita già tre anni dopo la morte del marito. Proprio alla luce di questi elementi è lecito mettere in dubbio l’effettività del legame coniugale esistente tra l’uomo e la donna. E in questa ottica viene anche osservata l’incertezza rimasta in merito ai termini della concreta convivenza coniugale sotto lo stesso tetto. Possibile, quindi, ipotizzare almeno una minore intensità, rispetto alla normalità, del concreto legame affettivo esistente tra moglie e marito. (Sentenza 9010 del 21 marzo 2022 della Cassazione)

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