La procedura è obbligatoria e difatti è sanzionata la mancata partecipazione senza giustificato motivo
Se il giudice dispone il tentativo di mediazione, le parti debbono precisare in maniera chiara e precisa la presunta impossibilità di iniziare la procedura, e debbono fare riferimento a ragioni che possono essere individuate nei soli impedimenti oggettivi e nelle sole questioni preliminari o pregiudiziali. Netti i paletti fissati dal magistrato, il quale specifica che le parti possono esprimersi sulla possibilità di effettuare la procedura, cioè sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione, e non sulla volontà di procedere nella mediazione. Quest’ultima opzione, difatti, comporterebbe un mero tentativo facoltativo, rimesso al mero arbitrio delle parti medesime, con evidente, conseguente e sostanziale interpretazione abrogativa della norma, con logica dispersione della finalità esplicitamente deflattiva della procedura di mediazione. Non a caso, osserva ancora il giudice, il tentativo di mediazione è da ritenersi obbligatorio, e il suo mancato esperimento è sanzionato con l’improcedibilità dell’azione, e, infine, la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, è sanzionata con la condanna al versamento allo Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. (Ordinanza del 23 settembre 2021 del Tribunale di Pistoia)