Decisivo l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal magistrato, della procedura di mediazione
Per la procedibilità dell’azione giudiziale ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria su disposizione del giudice è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal magistrato, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo. Non rilevante, invece, l’avvio della procedura nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione. I giudici chiariscono che per stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale deve aversi riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, e ancora, quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. Si tratta di univoche indicazioni con le quali il legislatore ha inteso riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione. Fondamentale, quindi, è la verifica dell’effettivo esperimento della mediazione. Tale verifica deve svolgersi all’udienza fissata dal giudice con il provvedimento con cui aveva disposto l’invio delle parti in mediazione: se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo, il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio. (Sentenza 40035 del 14 dicembre 2021 della Cassazione)