Minima la sporgenza del tombino: colpevole la persona che è inciampata ed è finita a terra
Nessun addebito nei confronti del Comune. Evidente, secondo i giudici, la condotta imprudente della persona danneggiata

Inciampare sulla sporgenza del tombino presente sul marciapiede della strada cittadina e finire rovinosamente a terra non basta per porre sotto accusa il Comune e ottenere da quest’ultimo un adeguato ristoro economico. Inutile anche il fatto che il dislivello, creato dalla sporgenza del tombino, sia stato certificato dal verbale della Polizia municipale. Per i giudici, difatti, a emergere in maniera clamorosa è il comportamento imprudente della persona danneggiata che sì è inciampata nel tombino ma che soprattutto avrebbe potuto e dovuto essere più diligente nell’uso della strada pubblica. Anche perché, sottolineano i giudici, la sporgenza del tombino era minima mentre le sconnessioni presenti sul marciapiede e il tombino stesso erano visibili in modo chiaro. Per completare il quadro, i giudici aggiungono che la caduta si è verificata in orario mattutino, con luce naturale a sufficienza e senza particolari condizioni atmosferiche in grado di rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale. (Ordinanza 11794 del 12 aprile 2022 della Corte di Cassazione)