Misure protettive confermate solo se la situazione di insolvenza dell’imprenditore è reversibile
Fondamentale è il compito affidato al giudice, cioè vagliare la sussistenza a intraprendere una trattativa per la composizione della crisi

A rischio le misure protettive in favore dell’impresa in crisi se la sua situazione di insolvenza non pare reversibile. Su questo fronte, ossia in merito alla ipotesi di conferma delle misure protettive richieste dall’imprenditore, al giudice è affidato il compito di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non è necessario vagliare l’effettiva probabilità che tale accordo sia raggiunto. Ciò perché, normativa alla mano e sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero è possibile abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. In sostanza, la conferma delle misure protettive è concedibile in favore di un soggetto in stato di cosiddetta precrisi, o in crisi o preda di una situazione di insolvenza che però è reversibile. (Ordinanza del 25 maggio 2022 del Tribunale di Bergamo)