Misure protettive del patrimonio dell’imprenditore: fatale il ritardo nel deposito del ricorso

La mancata tempestività comporta in automatico il rigetto della richiesta di conferma delle misure protettive

Misure protettive del patrimonio dell’imprenditore: fatale il ritardo nel deposito del ricorso

Fatale il ritardo nel deposito del ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio dell’imprenditore. Esso comporta, difatti, non solo il rigetto, senza fissare udienza, della richiesta di conferma delle misure protettive, ma anche la declaratoria di inefficacia della protezione e il conseguente ordine di cancellare dal registro delle imprese la pubblicazione della istanza di applicazione delle misure protettive. Nella vicenda presa in esame dai giudici emerge che il ricorso non è stato depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza di protezione e dell’accettazione dell’esperto. Da ciò consegue che si deve provvedere a dichiarare l’inefficacia delle misure protettive senza fissare l’udienza, con annessa cancellazione della suddetta pubblicazione dal registro delle imprese, poiché, osservano i giudici, a tutela dei terzi, in caso di omesso (o tardivo) deposito del ricorso protettivo, pur pubblicato, la normativa – ossia il decreto legge numero 118 del 2021 – prevede l’inefficacia delle misure protettive e la cancellazione officiosa dell’iscrizione dell’istanza. (Ordinanza del 21 marzo del Tribunale di Trani)

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