Morte causata da insufficienza respiratoria originata dal Coronavirus: la compagnia assicurativa deve indennizzare gli eredi
Confermata la copertura con la polizza in materia di infortuni. L’infezione da COVID-19 va catalogata come infortunio dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna

Coperta dalla polizza assicurativa in materia di infortuni anche l’infezione da COVID-19. Legittima, di conseguenza, nella vicenda presa in esame dai giudici, la richiesta di indennizzo avanzata nei confronti di una compagnia assicurativa dagli eredi di un uomo – un medico dentista – deceduto a causa di una insufficienza respiratoria frutto di un’infezione da Coronavirus. A inchiodare la compagnia assicurativa è secondo i giudici, una specifica clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto, clausola secondo cui va ritenuto infortunio anche un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni che abbiano per conseguenza la morte. In questa ottica anche l’infezione da COVID-19 va considerata, in assenza di specifica esclusione contrattuale, evento inquadrabile quale infortunio coperto dalla polizza e, come tale, tecnicamente indennizzabile. Difatti, l’infezione da Coronavirus risulta quale condizione determinata, innanzitutto, da causa fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario e il carattere fortuito della causa è evidenziato dal fatto di essere del tutto estranea ad un’attività consapevole del soggetto infettato. La causa può inoltre considerarsi violenta, in quanto certamente il contatto non è dilatato nel tempo, ma anche in quanto il contatto determina uno stravolgimento violento delle regole naturali della vita di un organismo che si trovi in situazione normale. Infine, la causa è sicuramente esterna, proprio perché il virus è un organismo estraneo al corpo umano e che nello stesso viene ad inserirsi proprio quale elemento proveniente dall’esterno. (Sentenza del 18 gennaio 2022 del Tribunale di Torino)