Multa in discussione se la postazione del rilevatore di velocità non è visibile
Secondo i giudici non può bastare che sia chiaramente percepibile dagli automobilisti la segnaletica di preavviso

Possibile mettere in discussione la multa per eccesso di velocità se la postazione – fissa o mobile che sia – di rilevamento non è visibile dall’automobilista. Nella vicenda presa in esame dai giudici il verbale è frutto di un rilevamento elettronico della velocità effettuato dall’interno di un’autovettura di Polizia locale in sosta e priva dei colori istituzionali. L’automobilista lamenta la scarsissima visibilità della postazione, ma i giudici del Tribunale ribattono che ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa è sufficiente che sia ben visibile la segnaletica – fissa, in questo caso – circa la sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità, mentre è irrilevante che non sia visibile la postazione di rilevazione del controllo, ossia la “auto civetta” della Polizia locale. Di opposto parere sono i giudici della Cassazione, i quali ritengono legittime le lamentele dell’automobilista e sanciscono che in materia di rilevamento elettronico della velocità tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della postazione sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità. (Ordinanza 4007 dell’8 febbraio 2022 della Cassazione)