Necessità di assistenza continua sostenibile coi risparmi accumulati dall’uomo: impossibile mettere in discussione l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie

Escluso anche il miglioramento della posizione economica della donna. La cifra ricavata dalla vendita di un immobile è destinata a sostenere le esigenze primarie sue e della sua famiglia

Necessità di assistenza continua sostenibile coi risparmi accumulati dall’uomo: impossibile mettere in discussione l’assegno divorzile in favore dell’ex moglie

I cospicui risparmi accumulati in banca dall’uomo rendono sostenibile l’eventuale spesa per una collaboratrice familiare e, quindi, depotenziano la tesi, da lui proposta, secondo cui la sua necessità di assistenza continua legittima almeno la riduzione dell’assegno divorzile che deve versare all’ex moglie. Impossibile, peraltro, anche sostenere che la donna abbia migliorato sensibilmente la propria posizione economica. Ciò perché la somma da lei ricavata dalla vendita di un immobile è da ritenere presumibilmente già esaurita, essendo destinata, vista la sua precaria posizione economica, a sostenere le esigenze primarie sue e della sua famiglia. Inutile, quindi, l’azione giudiziaria proposta dall’uomo. I giudici osservano che non vi è prova che egli si trovi in condizioni tali da avere necessità di assistenza continua, né vi sono dati sul fatto che egli abbia assunto su di sé tali spese, né, infine, risulta che egli abbia assunto una collaboratrice familiare. Quest’ultima spesa, comunque, precisano i giudici, sarebbe pienamente sostenibile per l’uomo, che dispone di ben 360.000 euro di risparmi accantonati in banca. Smentita anche l’ipotesi di un miglioramento delle condizioni economiche della donna. Su questo fronte, difatti, ella ha ricavato sì oltre 30.000 euro dalla vendita di un immobile di cui ella era proprietaria per un sesto, ma si può ritenere acclarato che, in ragione della precarietà della sua condizione economica, ella abbia destinato la cifra incassata a sostenere le esigenze primarie sue e della sua famiglia, e che quindi quel denaro sia stato nel tempo utilizzato per intero. (Ordinanza 8752 del 17 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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