Nessuna sanzione per la guardia medica che rifiuta la visita a domicilio e per telefono effettua la diagnosi

Impossibile, secondo i giudici, parlare di omissione di atti di ufficio

Nessuna sanzione per la guardia medica che rifiuta la visita a domicilio e per telefono effettua la diagnosi

Nessun addebito per la guardia medica che rifiuta la visita domiciliare e per telefono effettua la diagnosi e prescrive la terapia. Per i giudici tale condotta è legittima, e non assolutamente catalogabile omissione di atti di ufficio. Cancellata così la condanna a quattro mesi di reclusione pronunciata in secondo grado. Decisivo è il riferimento fatto dai giudici alla discrezionalità scientifica del medico a fronte della richiesta di intervento del paziente. In questa ottica, quindi, il confronto telefonico col paziente, costretto a letto a casa, è sufficiente per consentire al medico – in servizio presso la Guardia medica – di azzardare una diagnosi, prescrivere una terapia farmacologica e, di conseguenza, rifiutare l’intervento a domicilio. Inutili le lamentele di una donna che, allettata da circa una settimana per la rottura del bacino a causa di una caduta, aveva accusato forti dolori al basso ventre e alle vie urinarie, aveva chiesto aiuto, tramite a una vicina di casa, alla Guardia medica per ottenere un rapido intervento, e si era sentita rispondere che la visita domicilio non era fattibile poiché il medico era impegnato presso la Guardia medica ed impossibilitato a lasciare sguarnito il servizio. (Sentenza 5380 del 15 febbraio 2022 della Cassazione)

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