Niente casa familiare per l’ex coniuge affidatario dei figli se questi hanno già rotto i legami con luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia

Decisiva la perdita della necessità di conservare l’habitat domestico per il benessere dei figli

Niente casa familiare per l’ex coniuge affidatario dei figli se questi hanno già rotto i legami con luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia

Spazzata via l’assegnazione della casa all’ex coniuge affidatario dei figli se questi risultano, in sostanza, avere già rotto i legami con il luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia, quando il matrimonio tra i genitori era ancora in piedi, e in cui è collocato l’appartamento utilizzato dal nucleo familiare. I giudici ribadiscono, a fronte di un divorzio, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge affidatario risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ciò comporta però che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia, indipendentemente dalla possibilità di una loro ipotetica riunione al genitore già affidatario, viene meno la ragione dell’assegnazione della casa familiare, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge affidatario dei figli sia comproprietario dell’immobile in questione. Sempre che non che ricorra un accordo, anche tacito, tra i coniugi in tal senso. (Ordinanza 10453 del 31 marzo 2022 della Corte di Cassazione)

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