Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
Impensabile sottoporre la società al controllo giudiziario a fronte di mere irregolarità formali che, seppur rilevanti, non sono tali da provocare effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio e sull’attività della società. Nella specifica vicenda presa in esame dai giudici è emerso che il socio titolare del 51 per cento delle quote non ha allegato né provato elementi dai quali desumere l’esistenza attuale di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri dell’amministratore, irregolari così significative da rendere non opportuna l’ulteriore permanenza negli uffici della società della persona a cui quelle irregolarità sono addebitabili. Impossibile, quindi, avviare la procedura prevista per la nomina di un amministratore giudiziario. I giudici precisano che l’intervento del Tribunale – inutilmente richiesto, in questo caso, dal socio di maggioranza – è ipotizzabile solo e soltanto quando l’operato dell’organo amministrativo o di quello di controllo si profila come gravemente azzardato nello svolgimento dell’attività con prevedibili conseguenze fortemente negative per la società. (Sentenza del 22 settembre 2021 del Tribunale di Catanzaro)