Niente copertura per l’incendio che ha danneggiato l’immobile se il premio è stato pagato in ritardo

Fondamentale la constatazione che il sinistro si è verificato quando era sospesa l’efficacia del contratto

Niente copertura per l’incendio che ha danneggiato l’immobile se il premio è stato pagato in ritardo

Niente indennizzo dalla compagnia assicurativa per l’incendio che ha danneggiato l’immobile se il proprietario ha pagato in ritardo il premio e l’incidente si è verificato quando era sospesa l’efficacia del contratto. Irrilevante il fatto che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio. I giudici sottolineano che il contratto di assicurazione è concluso, come qualsiasi altro contratto, nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta, ma esso, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti. Difatti, la legge subordina l’efficacia del contratto di assicurazione alla condicio iuris del pagamento del premio, anche perché l’assicuratore ha bisogno del premio per costituire la cosiddetta ‘riserva sinistra’, indispensabile per consentirgli di far fronte agli impegni assunti nei confronti della massa degli assicurati. In sostanza, il contratto di assicurazione esiste, come negozio, prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti. E perciò è irrilevante l’osservazione proposta dal proprietario dell’immobile e mirata a dare valore alla data del pagamento della prima frazione di premio. (Ordinanza 38216 del 3 dicembre 2021 della Cassazione)

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