Niente esclusione dalla SRL per il socio condannato ad alcuni anni di carcere

La domanda di esclusione del socio non può essere accolta per ipotesi non previste in maniera specifica dallo statuto

Niente esclusione dalla SRL per il socio condannato ad alcuni anni di carcere

Niente esclusione del socio dalla ‘srl’ anche se condannato a una rilevante pena detentiva con annessa interdittiva antimafia nei confronti della compagine societaria. Per i giudici, difatti, la domanda di esclusione del socio non può essere accolta per ipotesi non previste in maniera specifica dallo statuto. Nel caso preso in esame dai giudici è stata la socia titolare del 99 per cento della compagine a chiedere l’esclusione del socio – titolare dell’1 per cento della compagine – sul presupposto che, pur se non espressamente previsto nello statuto, la reclusione per un periodo superiore a cinque anni costituisce giusta causa di esclusione. I giudici hanno ribattuto osservando che è consentita l’esclusione del socio soltanto ove prevista dall’atto costitutivo e nelle specifiche ipotesi di giusta causa da questo stabilite ex ante. In particolare, viene chiarito che il legislatore ha aggiunto alla tradizionale fattispecie legale di esclusione del socio moroso l’istituto dell’esclusione del socio per giusta causa, dando così rilievo al ruolo centrale che nella nuova società a responsabilità limitata può assumere la persona del singolo socio, e ha anche consentito all’autonomia privata di attribuire rilievo a qualità personali o comportamenti del socio e di valutarne preventivamente l’incidenza sul vincolo partecipativo, tramite la previsione, nell’atto costitutivo, di specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa. Tuttavia, a differenza di quanto accade nelle società di persone, è necessaria un’apposita previsione nell’atto costitutivo e ciò al fine di evitare esclusioni riconducibili al mero arbitrio della maggioranza o degli amministratori. Pertanto, nelle società a responsabilità limitata, la posizione del socio risulta rafforzata dalla previsione positiva del duplice limite per cui le relative ipotesi devono essere specifiche e riconducibili ad una giusta causa. (Ordinanza del 4 novembre 2022 del Tribunale di Catanzaro)

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