Niente locale per il portiere: costruttore colpevole e condominio risarcito
Accolta l’istanza avanzata dall’amministratore e mirata ad ottenere un adeguato ristoro economico

Colpevole il costruttore che realizza l’immobile, provvede alla vendita dei singoli appartamenti ma non garantisce, contrariamente a quanto stabilito nel contratto, la disponibilità di un adeguato locale per il custode e la sua famiglia. Legittima, di conseguenza, l’azione risarcitoria proposta dall’amministrazione condominiale dello stabile. In Cassazione confermano il diritto reclamato dal condominio ad un corposo ristoro economico. Sulla cifra sarà necessario un ulteriore giudizio civile, ma, intanto, è evidente l’inadempimento della società costruttrice rispetto all’obbligo, contrattualmente assunto nei confronti del condominio, di adibire gratuitamente ad un’unità immobiliare di circa 50 metri quadrati ad alloggio del portiere. Decisivo il richiamo a un presupposto non contestato, anche perché messo nero su bianco, cioè che il costruttore si era obbligato a consentire l’uso gratuito, da parte del condominio, di una porzione immobiliare in il custode potesse dimorare stabilmente con la propria famiglia. (Ordinanza 7520 dell’8 marzo 2022 della Cassazione)