Niente omologazione della proposta di concordato se manca la prospettiva di una ripresa dell’impresa

A dare corpo a questa decisione non solo le perplessità del commissario giudiziale ma anche le ammissioni della società

Niente omologazione della proposta di concordato se manca la prospettiva di una ripresa dell’impresa

Negato il positivo giudizio di omologazione, quale condizione fondamentale della vincolatività della proposta di concordato nei confronti di tutti i creditori, quando, secondo i giudici, è venuta meno la causa concreta del concordato stesso, ossia la sua potenziale idoneità ad assicurare non solo il superamento della situazione di crisi dell’imprenditore ma anche il soddisfacimento dei creditori in tempi ragionevoli. Nella vicenda in esame per i giudici non vi sono più le condizioni per l’omologazione del concordato. Ciò alla luce non solo delle valutazioni negative espresse dal commissario giudiziale, ma anche della presa di posizione della società, che ha messo sul tavolo l’esistenza di un impatto decisamente negativo sulle previsioni del piano, impatto dovuto alla probabile cessazione dell’attività da parte del principale cliente della società. Quest’ultimo elemento, in particolare, conferma e aggrava ulteriormente, secondo i giudici, il quadro negativo già nesso in luce dal commissario giudiziale. Tirando le somme, è logico il giudizio conclusivo con cui si sancisce la non attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati. (Decreto del 4 novembre del Tribunale di Milano)

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