Niente vincolo sulle somme liquide del debitore per tutelare i creditori

Se il debitore vuole effettuare un pagamento a danno dei creditori, allora l’esperto può manifestare il proprio dissenso e iscriverlo nel registro delle imprese

Niente vincolo sulle somme liquide del debitore per tutelare i creditori

A fronte del silenzio della legge, i giudici chiariscono che l’esperto nominato in sede di composizione negoziata della crisi non è legittimato a richiedere una misura cautelare consistente nella costituzione di un vincolo sulle somme liquide di cui attualmente il debitore dispone, essendo questi il solo soggetto legittimato a formulare una richiesta in tal senso.

D’altro canto, una forma di tutela già sussiste, in quanto, nel caso in cui il debitore volesse addivenire a un atto di straordinaria amministrazione ovvero volesse effettuare un pagamento reputato lesivo degli interessi dei creditori, l’esperto ben può manifestare all’imprenditore il proprio dissenso e iscriverlo nel registro delle imprese nella prospettiva di una eventuale revoca delle misure protettive e cautelari come confermate o modificate dal giudice. (Ordinanza del 9 maggio 2022 del Tribunale di Pescara)

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